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Statuto

Carta dei servizi

Principi, valori e politiche

Organizzazione e organi di governo della cooperativa

PROGETTO CATCH

STATUTO SOCIALE

TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede.
È costituita una Cooperativa sociale, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell’art. 1 lettera a) della legge n. 381/91, nella forma giuridica di società cooperativa sociale denominata "Parella - Cooperativa Sociale" siglabile "Parella - Coop. Soc.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La Cooperativa ha sede in Torino. Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località, nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 - Durata.

La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con delibera dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
Scopo, oggetto.

Art.3 – Scopo mutualistico.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all’art. 45 della costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art.4 – Oggetto sociale.

Considerata l’attività mutualistica della società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:
a) realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, formativo ed assistenziale, promuovendo e favorendo la Cooperazione sociale come efficace sostegno di persone svantaggiate;
b) gestire strutture e servizi di carattere sociale (case di ospitalità e di accoglienza, comunità alloggio, scuole materne, asili nido, ostelli per la gioventù, pensionati, servizi sanitari e sociosanitari, centri di ascolto, ed altri istituti e strutture affini);
c) promuovere e sostenere progetti nei paesi della Comunità Europea e in paesi in via di sviluppo, anche extraeuropei;
d) avviare progetti di formazione all’interno ed all’esterno della Cooperativa.
La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi, sia indirettamente sia direttamente, nonché fra l’altro, e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla Legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
b) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell’accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all’uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
c) costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
d) istituire una sezione di raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata al fine del conseguimento dell’oggetto sociale stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
e) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2 Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.


TITOLO III

Soci.

Art. 5 – Numero e requisiti.

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere Soci coloro che, condividendo lo scopo sociale, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell’impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.
Il Socio cooperatore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa all’elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione.
Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento interno
Sulla base della normativa vigente e del Regolamento interno, il Socio lavoratore potrà espletare alternativamente la propria prestazione lavorativa nella forma di lavoro dipendente, autonomo o in altra forma.
Ai sensi delle vigenti norme di legge è consentita l’ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.
Non possono essere Soci coloro che hanno interessi e/o esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.
Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa Soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dalla normativa vigente. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 17 comma primo, lettera a), punto 2), del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna. La domanda di Socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.
Possono altresì essere Soci persone giuridiche pubbliche o private, cooperative e enti che perseguano scopi attinenti o complementari all’oggetto sociale e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari. Non possono essere soci le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.
I Soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Art. 6 - Categoria speciale di soci.

Ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall’Organo amministrativo, al momento dell’ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge (cinque anni). Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.
I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello statuto Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.
I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.
Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo amministrativo accerti:
a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 7 – Ammissione.

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà indicare di obbligarsi all’osservanza di questo Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.
La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
b) l’attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
c) il numero di azioni che si intende sottoscrivere nei limiti di legge e nel limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, non inferiore comunque a tre azioni;
la categoria di Soci a cui chiede di essere iscritto;
e) l’impegno, per i Soci interessati a prestare attività lavorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento Interno conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.
La domanda delle Cooperative, delle persone giuridiche od Enti, sottoscritta dal legale rappresentante dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la sede sociale;
b) l’organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello Statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
c) il numero dei Soci iscritti;
d) l’ammontare delle azioni che si intende sottoscrivere nei limiti di legge e nel limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, non inferiore comunque a tre azioni, fatto salvo che, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto;
e) la persona fisica designata a rappresentare l’ente in tutti i suoi rapporti sociali derivanti dalla qualità di Socio, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee e l’eventuale assunzione di cariche sociali.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. copia dello Statuto e dei Regolamenti;
2. certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese, ove tale iscrizione sia obbligatoria in relazione alla natura dell’ente.
Tutte le domande, indistintamente, dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dichiarando di averne preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. In caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, motivare il rifiuto con una comunicazione da farsi all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art.8 Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 – Obblighi e diritti dei Soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione
1. del capitale sottoscritto;
2. dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
b) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a partecipare all’attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.
I soci inoltre:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità. I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti, nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese.
I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Art. 11 - Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il recesso è consentito:
a) ogni qual volta il Socio non sia più in grado o intenda porre termine al proprio impegno nel perseguimento degli scopi sociali;
b) abbia perduto i requisiti per l’ammissione,
c) nel caso in cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento, e nel caso in cui cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell’interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.
Il recesso del Socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell’impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 12 – Esclusione.

Oltre che per i casi previsti dalla legge, l’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
c) senza adeguato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 9;
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
f) nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dalla legge e dal CCNL per le sanzioni disciplinari;
g) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
h) che, previa intimazione da parte degli amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

Art. 13 – Delibere di recesso ed esclusione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la delibera di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legge.
Il Socio receduto od escluso avrà diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 giorni successivi all’approvazione del predetto Bilancio.

Art. 15 – Decesso.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art.1243 cod. civ.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Patrimonio – Esercizio Sociale – Bilancio

Art. 17 – Patrimonio.

Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere almeno tre azioni fermo restando che le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ogni socio deve sottoscrivere almeno tre azioni fermo restando che le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale, formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei Soci deceduti;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri:
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge
La cooperativa può inoltre, con delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi .
Salvo quanto disposto da leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) non possono essere costituiti per un valore superiore al 10% del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali. Per la delibera costitutiva, la pubblicità della costituzione, i diritti dei creditori, i libri obbligatori, il bilancio ed il rendiconto finale, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di escludere l’emissione dei certificati azionari.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori

Art. 18 – Trasferimento e cessione delle azioni

Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le azioni della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile, e l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 19 – Bilancio di esercizio.

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 20 - Destinazione dell'utile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, al netto degli eventuali ristorni di cui al successivo art.21 destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti
c) una eventuale quota destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, a norma dell’art. 7 della Legge 31/01/92 n. 59 e sue successive modificazioni, e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinaria, indivisibile, previa eventuale distribuzione fra i Soci di un dividendo in misura non superiore al limite stabilito dalle leggi vigenti per le cooperative a mutualità prevalente.
In deroga a quanto sopra, l'assemblea può destinare l'intero utile a riserva legale fatto salvo quanto previsto alla lettera b)

Art. 21 – Ristorni.

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) la qualifica / professionalità;
c) i compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella società;
e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 22 – Organi sociali.

Sono Organi sociali:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Collegio Sindacale se nominato
A) ASSEMBLEA.

Art. 23 – Assemblea: forme, tempi e luoghi di convocazione.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, l’Assemblea, potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Può, nel corso dell’esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.
Deve essere convocata senza ritardo, non oltre 20 giorni dalla data della richiesta, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 dei voti spettanti a tutti i Soci, oppure dal Collegio Sindacale, se presente e nella domanda scritta siano indicati gli argomenti da trattare.
La convocazione dell’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicare con lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione. L’avviso deve essere inviato ad ogni Socio ed affisso nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle materie da trattare;
b) luogo designato per l’adunanza;
c) giorno ed ora per la prima e per l’eventuale seconda convocazione; quest’ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l’avviso di convocazione.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 – Assemblea Ordinaria.

L’assemblea è convocata in sede ordinaria per:
a) approvare il Bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
b) nominare gli Amministratori;
c) procedere all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
d) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale e l’eventuale retribuzione annuale dei sindaci;
e) approvare il regolamento interno;
f) deliberare sulle eventuali responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
g) deliberare delle domande di ammissione a socio non accolte dal consiglio, se richiesto dall'aspirante socio, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare
h) deliberare, all’occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte nel rispetto delle disposizioni dell’apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia
i) deliberare il regolamento relativo alla figura del socio lavoratore così come stabilito dalle leggi vigenti in materia
j) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto;
k) deliberare il numero minimo di azioni che ciascun socio deve sottoscrivere, comunque non inferiore a tre.

Art. 25 – Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:
a) sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione;
b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 26 - Svolgimento dell'Assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e siano in regola nel versamento delle azioni sottoscritte.
Ogni Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta, e può rappresentare altri Soci, in numero comunque non superiore a dieci, impediti di intervenire all’Assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.
I Soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all’Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro Socio, che non sia Amministratore o Sindaco mediante delega scritta. Le deleghe, conferite ai sensi di legge, devono contenere esplicitamente il nome del Socio delegato e devono essere conservate tra gli atti sociali;
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell’alzata di mano, con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall’Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, da persona designata dall’Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea e scelto anche tra non Soci; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato all’uopo.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Ai sensi della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto venga espresso anche mediante altri mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste al successivo art. 30, ovvero per corrispondenza. In questo caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione entro il giorno e l’ora fissati per l’Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 27 – Validità delle deliberazioni.

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, si considera validamente costituita qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati all’adunanza.
Nel caso di delibera di cambiamento dell’oggetto sociale, di fusione della Società, di trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, oppure di scioglimento anticipato della Società, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
Per lo spostamento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune, l’Assemblea ordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Art. 28 – Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria, che ne determina il numero. I Soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da Soci cooperatori.
Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente.
I soci finanziatori non possono comunque essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 – Durata in carica - Cumulo di cariche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.
Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori. In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell’esercizio delle loro mansioni.

Art. 30 – Convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritenga necessario o utile, ma non meno di quattro volte l’anno, anche fuori dalla sede e dai locali sociali, oppure quando sia fatta domanda anche da un solo Consigliere o dal Collegio sindacale ove nominato.
La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni e idonei allo scopo, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo Consigliere oppure quando si tratti di persone od affari per cui alcuni componenti il Consiglio o il Collegio abbiano un interesse diretto. Il Consigliere personalmente interessato alle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti nelle deliberazioni palesi prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.
Funge da Segretario per la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione un Consigliere oppure una persona anche estranea al Consiglio appositamente delegata.
Il Consigliere dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 31 – Poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello Statuto.
Spetta tra l’altro al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b)stendere i Bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall’art. 2 Legge 59/92;
c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dall’Assemblea;
d) determinare gli indirizzi dell’azienda, nell’ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all’uopo le mansioni dei singoli Soci;
e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall’art. 29;
g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
h) dare l’adesione della società ad organi federali o consortili;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei Soci;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello Statuto siano riservati all’Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l’altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
k) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 32 – Rinuncia, decadenza, scadenza.

I Consiglieri che intendono rinunciare all’ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, ove presente
I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di Socio. I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell’esercizio vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione come previsto dalla normativa vigente.
La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.


Art. 33 – Presidente: poteri di rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da Pubbliche Amministrazioni, da Banche e da Privati, qualunque sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà, inoltre, nominare o revocare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado e giurisdizione.
Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vicepresidente o ad un Consigliere delegato, nonché conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri Soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui/lei attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o in mancanza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.
Di fronte ai soci, a terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità a riguardo.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 34 – Composizione e durata.

Il Collegio Sindacale, da nominarsi solo nel caso in cui risulti obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell’assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
I Sindaci hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse della Società.
Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.
L’entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione.
Il collegio Sindacale ha tutti i doveri ed i poteri di cui all’art. 2403 e 2403 bis del codice civile.
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, l’Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali.

Art. 35 – Regolamenti interni.

Per meglio regolamentare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Tali regolamenti stabiliranno, tra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, l’organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro ed il trattamento economico dei soci lavoratori.
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, nonché l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 – Scioglimento della Società.

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci, determinando
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori
In caso di scioglimento il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci sovventori per l’intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 20 lettera c) nonché dell’eventuale sopraprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 37 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge e le leggi speciali sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma del vigente codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.


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