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STATUTO SOCIALE
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Art. 1 – Costituzione,
denominazione, sede.
È
costituita una Cooperativa sociale, ai sensi della normativa vigente
e in particolare ai sensi dell’art. 1 lettera a) della legge n.
381/91, nella forma giuridica di società cooperativa sociale
denominata "Parella - Cooperativa Sociale" siglabile
"Parella - Coop. Soc.".
Alla Cooperativa, per quanto non
previsto dal titolo VI del libro V del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché
dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme
sulle società per azioni.
La Cooperativa ha sede in
Torino. Con delibera degli organi competenti
potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze in altre località, nei modi e nei termini di
legge.
Art. 2 - Durata.
La Cooperativa ha la durata fino
al 31 dicembre 2050 e
potrà
essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con delibera
dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i
soci dissenzienti.
TITOLO II
Scopo, oggetto.
Art.3
– Scopo mutualistico.
La Cooperativa è retta e
disciplinata secondo il principio della
mutualità di cui all’art. 45 della costituzione della
Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei
principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di
perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l’autogestione
dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità
di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche,
sociali e professionali, operando nell’interesse generale della
comunità alla promozione umana ed all’integrazione dei
cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari,
assistenziali ed educativi.
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche
con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento
dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà
avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite
da lavoratori non soci.
Art.4
– Oggetto sociale.
Considerata
l’attività mutualistica della società, così
come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e
gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti
attività:
a) realizzare iniziative di
carattere educativo, culturale, ricreativo,
formativo ed assistenziale, promuovendo e favorendo la Cooperazione
sociale come efficace sostegno di persone svantaggiate;
b) gestire strutture e servizi di carattere sociale (case di
ospitalità e di accoglienza, comunità alloggio, scuole
materne, asili
nido, ostelli per la gioventù, pensionati, servizi sanitari e
sociosanitari, centri di ascolto, ed altri istituti e strutture
affini);
c) promuovere e sostenere progetti nei paesi della Comunità
Europea e in paesi in via di sviluppo, anche extraeuropei;
d) avviare progetti di formazione all’interno ed all’esterno della
Cooperativa.
La
Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà
svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle
sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura
mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziarie
necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque
attinenti ai medesimi, sia indirettamente sia direttamente,
nonché
fra l’altro, e solo per indicazione esemplificativa e non
limitativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla
Legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività
analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, al solo
scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del
collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo
sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
b) promuovere e
partecipare ad enti ed organismi anche consortili
finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di
beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre
aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite,
agevolazioni e facilitazioni nell’accesso al credito bancario per
sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando
all’uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
c) costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonché adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed
eventuali norme modificative ed integrative;
d) istituire una sezione di
raccolta di prestiti limitata ai soli Soci
ed effettuata al fine del conseguimento dell’oggetto sociale
stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con
decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo
per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che
disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
e) emettere
obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo
2
Con
espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del
risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di
assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi
dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle
attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive
modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle
vigenti e future disposizioni di legge.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa
richiederà
le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le
provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in
generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali
opera.
TITOLO III
Soci.
Art. 5 – Numero e requisiti.
Il numero dei Soci è
illimitato ma non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere Soci coloro che, condividendo lo scopo sociale, per
professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e
specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai
lavori dell’impresa sociale ed attivamente cooperare al suo
esercizio ed al suo sviluppo realizzando lo scambio mutualistico
attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.
Il
Socio cooperatore, con la propria adesione, contribuisce
economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con
la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone
collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione,
partecipa all’elaborazione di programmi di sviluppo ed alle
decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell’azienda, partecipa
responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed
alla decisione sulla loro distribuzione.
Presta
il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo
a disposizione della Cooperativa le proprie capacità
professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume
di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo
Statuto e dal Regolamento interno
Sulla
base della normativa vigente e del Regolamento interno, il Socio
lavoratore potrà espletare alternativamente la propria
prestazione lavorativa nella forma di lavoro dipendente, autonomo o
in altra forma.
Ai
sensi delle vigenti norme di legge è consentita l’ammissione
di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon
funzionamento della Società.
Non
possono essere Soci coloro che hanno interessi e/o esercitano in
proprio attività identiche o affini a quelle della
Cooperativa.
Possono
essere ammessi a far parte della Cooperativa Soci sovventori alle
condizioni e con le limitazioni previste dalla normativa vigente. I
conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il
potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 17 comma
primo, lettera a), punto 2), del presente statuto. I conferimenti
stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e
sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore
nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna. La domanda di Socio
sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di
permanenza nella Società.
Possono
altresì essere Soci persone giuridiche pubbliche o private,
cooperative e enti che perseguano scopi attinenti o complementari
all’oggetto sociale e nei cui statuti sia previsto il finanziamento
e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci
volontari. Non possono essere soci le persone giuridiche in stato di
liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.
I
Soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro Soci ed
il loro numero non potrà superare la metà del numero
complessivo dei Soci.
Art.
6 - Categoria speciale di soci.
Ai
sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà
essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci
cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche
interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento
nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli
scopi sociali.
Il
numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in
ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
La
durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale
verrà
fissata dall’Organo amministrativo, al momento dell’ammissione,
in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al
limite massimo fissato dalla legge (cinque anni). Al termine di tale
periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli
altri soci cooperatori.
All'atto
dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà
altresì
i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le
fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della
cooperativa.
I
soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere
eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola,
nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a
godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono
soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto
di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative
all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche
sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica
dello statuto Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta
comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del
capitale sociale.
I
soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi
previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il
recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al
rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della relativa domanda.
I
soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi,
anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od
inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del
presente statuto.
Detti
soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo amministrativo
accerti:
a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o
il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività
economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento
nell'organizzazione aziendale.
Art.
7 – Ammissione.
Chi
desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio
di Amministrazione, nella quale dovrà indicare di obbligarsi
all’osservanza di questo Statuto, dei Regolamenti e delle
deliberazioni degli organi sociali.
La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio,
cittadinanza;
b) l’attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo
Statuto e dai regolamenti interni;
c) il numero di azioni che si intende sottoscrivere nei limiti di legge
e nel limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, non
inferiore comunque a tre azioni;
la categoria di Soci a cui chiede di essere iscritto;
e) l’impegno, per i Soci interessati a prestare attività
lavorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento dello
scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal
Regolamento Interno conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.
La domanda delle Cooperative, delle persone giuridiche od Enti,
sottoscritta dal legale rappresentante dovrà contenere le
seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la sede sociale;
b) l’organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello
Statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
c) il numero dei Soci iscritti;
d) l’ammontare delle azioni che si intende sottoscrivere nei limiti di
legge e nel limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, non
inferiore comunque a tre azioni, fatto salvo
che,
indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte, la persona
giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto;
e) la persona fisica designata a rappresentare l’ente in tutti i suoi
rapporti sociali derivanti dalla qualità di Socio, ivi
compresa la partecipazione alle Assemblee e l’eventuale assunzione
di cariche sociali.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. copia dello Statuto e dei Regolamenti;
2. certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese, ove tale
iscrizione sia obbligatoria in relazione alla natura dell’ente.
Tutte le domande, indistintamente, dovranno contenere una dichiarazione
di
conoscenza e di accettazione del presente Statuto in ogni sua parte
incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai
regolamenti della cooperativa, dichiarando di averne preso visione,
ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione,
secondo criteri
non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e
l'attività
economica svolta. In caso di rigetto della domanda il Consiglio di
Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della domanda, motivare il rifiuto con una comunicazione da farsi
all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,
chi
l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta
giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza
si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione della
successiva convocazione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni
delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi
soci.
Art.8
Domicilio dei soci
Per tutti i rapporti con la
cooperativa il domicilio dei soci è
quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del
socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla
Cooperativa.
Art.
9 – Obblighi e diritti dei Soci.
Fermi restando gli altri
obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto,
i
soci sono obbligati:
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal
Consiglio di Amministrazione
1. del capitale sottoscritto;
2. dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di
approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
b) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e le
deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a partecipare all’attività della società per la sua
intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal
presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in
concorrenza
o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.
I soci inoltre:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione
e conduzione della medesima;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla
loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al
tipo ed allo stato dell'attività svolta;
contribuiscono all'attività
dell'impresa sociale a seconda della necessità.
I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro
delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti,
nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di
amministrazione.
Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie
spese.
I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non
spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o
inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Art.
10 - Perdita della qualità di Socio.
La qualità di Socio si
perde per recesso, esclusione o morte.
Art.
11 - Recesso.
Oltre che nei casi previsti
dalla legge, fatto salvo quanto previsto
per il
socio sovventore, il recesso è consentito:
a) ogni qual volta il Socio non sia più in grado o intenda porre
termine al proprio impegno nel perseguimento degli scopi sociali;
b) abbia perduto i requisiti per l’ammissione,
c) nel caso in cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso
per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la
Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in
dettaglio in apposito regolamento, e nel caso in cui cessi in via
definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero
l’attività
di volontariato presso la stessa.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per mezzo di lettera
raccomandata. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta
giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,
gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
proporre opposizione ai sensi di legge.
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il
recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura
dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di
Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza
opposizione dell’interessato, decidere, motivandolo, di far
decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul
libro dei soci.
Il recesso del Socio sovventore non è soggetto ad alcuna
limitazione, salvo il rispetto dell’impegno di permanenza minima
nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.
Art.
12 – Esclusione.
Oltre che per i casi previsti
dalla legge, l’esclusione sarà
deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio
che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei
regolamenti
sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali;
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle
quote
sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad
altro titolo verso la Società;
c) senza adeguato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi
assunti
a qualunque titolo verso la Cooperativa;
d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 9;
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o
contraria
agli interessi sociali;
f) nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale
notevole inadempimento così come definito dalla legge e dal
CCNL per le sanzioni disciplinari;
g) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
h) che, previa intimazione da parte degli amministratori, con termine
di
almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle
azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad
altro titolo verso la società.
Art.
13 – Delibere di recesso ed esclusione.
Le deliberazioni assunte in
materia di recesso ed esclusione, sono
comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno. Contro la delibera di esclusione l'interessato può
proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la
Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di
Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai
sensi di legge.
Il Socio receduto od escluso avrà diritto al rimborso delle
azioni interamente liberate, eventualmente aumentate per
rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite
imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,
diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo
effettivamente versato e rivalutato.
Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla
Società
fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà
luogo entro i 180 giorni successivi all’approvazione del predetto
Bilancio.
Art.
15 – Decesso.
In caso di morte del socio, gli
eredi o legatari del socio defunto hanno
diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate,
eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di
cui al precedente articolo 14.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente
alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto
notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli
aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla
data del
decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li
rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347 2° e 3°
comma del cod. civ.
Art.
16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità
dei soci cessati
La Cooperativa non è
tenuta al rimborso delle azioni in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove
questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento
del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il
rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal
rimborso
delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione
mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da
penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e
da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui
all’art.1243 cod. civ.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal
giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello
stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la
società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
Patrimonio
– Esercizio Sociale – Bilancio
Art. 17 – Patrimonio.
Il patrimonio della
Società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da
azioni del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna. Ogni
socio deve sottoscrivere almeno tre azioni fermo restando che le
azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere
superiori ai limiti di legge.
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da
azioni del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna,
confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ogni socio deve
sottoscrivere almeno tre azioni fermo restando che le azioni
complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere
superiori ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale, formata con gli utili e con il valore delle
azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od
esclusi e agli eredi o legatari dei Soci deceduti;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di
particolari rischi in previsione di oneri futuri:
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per
legge
La cooperativa può inoltre, con delibera dell'assemblea,
su proposta del Consiglio di Amministrazione:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato
in
via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno
specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento
siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi .
Salvo quanto disposto da leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi
della lettera a) non possono essere costituiti per un valore
superiore al 10% del patrimonio netto della società e non
possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari
attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
Per la delibera costitutiva, la pubblicità della costituzione,
i diritti dei creditori, i libri obbligatori, il bilancio ed il
rendiconto finale, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare,
si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 2346, comma 1 c.c. la società ha
facoltà
di escludere l’emissione dei certificati azionari.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci
né
durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della
società.
In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci
cooperatori
Art. 18 – Trasferimento e
cessione delle azioni
Il capitale sociale dei soci
è costituito da azioni che sono
sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a
vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa
senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che
intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al
consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere
comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di
trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel
libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere
motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al
Tribunale.
Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le
azioni
della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile, e
l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato.
Art.
19 – Bilancio di esercizio.
L’esercizio
sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione
provvede alla redazione del Bilancio secondo le disposizioni di
legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati
separatamente i dati dell'attività svolta con i soci,
distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori
documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai
sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere
accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in
particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di
amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello
scopo mutualistico, in conformità con il carattere di
cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella
suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni
delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi
soci.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di
amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza
dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,
dovrà
enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente
necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il
consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della
dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio
dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle
cooperative a mutualità prevalente.
Art.
20 - Destinazione dell'utile.
L'assemblea che approva il
bilancio delibera sulla destinazione degli
utili
annuali, al netto degli eventuali ristorni di cui al successivo
art.21 destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla
legge;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle
leggi vigenti
c) una eventuale quota destinata ad aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato, a norma dell’art. 7 della Legge
31/01/92 n. 59 e sue successive modificazioni, e comunque nei limiti
consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini
fiscali;
d) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo
di riserva straordinaria, indivisibile, previa eventuale
distribuzione fra i Soci di un dividendo in misura non superiore al
limite stabilito dalle leggi vigenti per le cooperative a
mutualità
prevalente.
In deroga a quanto sopra, l'assemblea può destinare l'intero
utile a riserva legale fatto salvo quanto previsto alla lettera b)
Art. 21 – Ristorni.
Qualora i risultati economici di
esercizio lo consentano, la decisione
dei
soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci
cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel
rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o
più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare
lo
stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli
amministratori.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso
essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità
degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il
socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e
comunque tenendo conto dei seguenti elementi:
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) la qualifica / professionalità;
c) i compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella società;
e) la tipologia del rapporto di lavoro.
TITOLO V
Organi
Sociali
Art.
22 – Organi sociali.
Sono Organi sociali:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Collegio Sindacale se nominato
A) ASSEMBLEA.
Art. 23 – Assemblea: forme, tempi
e luoghi di convocazione.
L'Assemblea è Ordinaria e
Straordinaria; è convocata dal
Consiglio
di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e
dai locali sociali, purché nel territorio italiano.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità
dei soci
e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e
del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non
intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno
entro 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione
del bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura ed all’oggetto della società segnalate dagli
amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di
questa, nella nota integrativa al bilancio, l’Assemblea, potrà
essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Può, nel corso dell’esercizio sociale, essere inoltre convocata
tutte le
volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od
utile alla gestione sociale.
Deve essere convocata senza ritardo, non oltre 20 giorni dalla data
della
richiesta, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci
che rappresentino almeno 1/10 dei voti spettanti a tutti i Soci,
oppure dal Collegio Sindacale, se presente e nella domanda scritta
siano indicati gli argomenti da trattare.
La convocazione dell’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria,
deve effettuarsi mediante avviso da comunicare con lettera
raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a garantire la prova
dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di
Amministrazione. L’avviso deve essere inviato ad ogni Socio ed
affisso nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima
dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle materie da trattare;
b) luogo designato per l’adunanza;
c) giorno ed ora per la prima e per l’eventuale seconda convocazione;
quest’ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la
prima.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in
aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l’avviso
di convocazione.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità
l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti
tutti gli Amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
Art. 24 – Assemblea Ordinaria.
L’assemblea è convocata
in sede ordinaria per:
a) approvare il Bilancio, la distribuzione degli utili e la
ripartizione
dei ristorni;
b) nominare gli Amministratori;
c) procedere all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del
Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al
controllo contabile;
d) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli
Amministratori per la loro attività collegiale e l’eventuale
retribuzione annuale dei sindaci;
e) approvare il regolamento interno;
f) deliberare sulle eventuali responsabilità degli
Amministratori
e dei Sindaci;
g) deliberare delle domande di ammissione a socio non accolte dal
consiglio, se richiesto dall'aspirante socio, in adunanza
appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima
convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di
pronuncia assembleare
h) deliberare, all’occorrenza, i piani di crisi aziendale con le
previsioni atte a farvi fronte nel rispetto delle disposizioni
dell’apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia
i) deliberare il regolamento relativo alla figura del socio lavoratore
così come stabilito dalle leggi vigenti in materia
j) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
sociale
riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto;
k) deliberare il numero minimo di azioni che ciascun socio deve
sottoscrivere, comunque non inferiore a tre.
Art. 25 – Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea è convocata
in sede straordinaria per trattare le
materie e
deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua
competenza.
L’Assemblea Straordinaria, in particolare, è convocata per
deliberare:
a) sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto fatte
salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di
Amministrazione;
b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Art. 26 - Svolgimento
dell'Assemblea
Nelle Assemblee hanno diritto di
voto coloro che risultano iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 giorni e siano in regola nel versamento
delle azioni sottoscritte.
Ogni Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia
l’ammontare della quota sottoscritta, e può rappresentare
altri Soci, in numero comunque non superiore a dieci, impediti di
intervenire all’Assemblea per malattia o per temporanea assenza
dalla propria sede.
I Soci che per giustificato motivo non possano intervenire
personalmente all’Assemblea possono farsi rappresentare solo da un
altro Socio, che non sia Amministratore o Sindaco mediante delega
scritta. Le deleghe, conferite ai sensi di legge, devono contenere
esplicitamente il nome del Socio delegato e devono essere conservate
tra gli atti sociali;
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell’alzata di
mano, con prova e controprova, salvo diversa modalità
deliberata dall’Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione
e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di
questi, da persona designata dall’Assemblea stessa col voto della
maggioranza dei presenti.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato
dall’Assemblea e scelto anche tra non Soci; l’assistenza del
Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da
un notaio.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, redatto
senza ritardo, sottoscritto dal Presidente e da un segretario
nominato all’uopo.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche
in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti
spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità
ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale
dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Ai sensi della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione
può
decidere che il voto venga espresso anche mediante altri mezzi di
telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste al
successivo art. 30, ovvero per corrispondenza. In questo caso
l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione
proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle
indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per
corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione
dell’assemblea.
I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo
idoneo a garantire l’avvenuta ricezione alla società
apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento
ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o
contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il
motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata
ricezione entro il giorno e l’ora fissati per l’Assemblea
comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano
né
ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea né ai
fini del calcolo delle maggioranze.
Art.
27 – Validità delle deliberazioni.
L’Assemblea, tanto Ordinaria che
Straordinaria, si considera
validamente
costituita qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima
convocazione quando siano presenti, la metà più uno dei
soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci
presenti e rappresentati all’adunanza.
Nel caso di delibera di cambiamento dell’oggetto sociale, di fusione
della Società, di trasferimento della sede sociale in altra
località del territorio dello Stato, oppure di scioglimento
anticipato della Società, i soci dissenzienti o assenti hanno
diritto di recedere dalla cooperativa; la dichiarazione di recesso
deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci non oltre 15
giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
Per lo spostamento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune,
l’Assemblea ordinaria sarà costituita e delibererà
validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.
B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Art.
28 – Composizione.
Il Consiglio di Amministrazione
è composto da un minimo di tre
ad
un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria, che ne
determina il numero. I Soci sovventori possono essere eletti
Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli
Amministratori deve essere costituita da Soci cooperatori.
Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge,
scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente.
I soci finanziatori non possono comunque essere più di un terzo
dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 29 – Durata in carica -
Cumulo di cariche.
Gli amministratori non possono
essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e
scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per
più di tre mandati consecutivi.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli
amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,
complessità ed onerosità dell'impegno operativo
richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento
delle funzioni amministrative.
Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli
amministratori. In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese
sostenute per conto della Società nell’esercizio delle loro
mansioni.
Art. 30 – Convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione
è convocato dal Presidente, o da
chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritenga necessario o utile,
ma non meno di quattro volte l’anno, anche fuori dalla sede e dai
locali sociali, oppure quando sia fatta domanda anche da un solo
Consigliere o dal Collegio sindacale ove nominato.
La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene
opportuni e idonei allo scopo, ma in modo che gli interessati siano
avvertiti almeno cinque giorni prima della data fissata per la
riunione, e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i
Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un
giorno prima della riunione.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di
mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque
essere soddisfatte le seguente condizioni:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario
della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di
accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,
nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la
maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei
Consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò
sia richiesto da un solo Consigliere oppure quando si tratti di
persone od affari per cui alcuni componenti il Consiglio o il
Collegio abbiano un interesse diretto. Il Consigliere personalmente
interessato alle questioni che si discutono deve astenersi dal
partecipare alle deliberazioni. A parità di voti nelle
deliberazioni palesi prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da
verbale.
Funge da Segretario per la redazione dei verbali del Consiglio di
Amministrazione un Consigliere oppure una persona anche estranea al
Consiglio appositamente delegata.
Il Consigliere dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i
motivi del proprio dissenso.
Art. 31 – Poteri.
Il Consiglio di Amministrazione
è investito dei più ampi
poteri per la gestione della Società, in conformità
delle leggi e dello Statuto.
Spetta tra l’altro al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b)stendere i Bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel
rispetto di quanto indicato dall’art. 2 Legge 59/92;
c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che
dovranno
essere approvati dall’Assemblea;
d) determinare gli indirizzi dell’azienda, nell’ambito delle varie
fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali,
stabilendo all’uopo le mansioni dei singoli Soci;
e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti
all’attività sociale;
f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme
restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio
dall’art. 29;
g) assumere e licenziare personale della società fissandone le
retribuzioni e le mansioni;
h) dare l’adesione della società ad organi federali o
consortili;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e
l’esclusione dei Soci;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta
eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello
Statuto siano riservati all’Assemblea; il Consiglio di
Amministrazione ha quindi, tra l’altro, la facoltà di
nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e
giurisdizione; concedere fideiussioni, richiedere affidamenti
bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere
obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni
con Enti pubblici.
k) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o
più
dei suoi membri, nel rispetto dei limiti di legge.
Art. 32 – Rinuncia, decadenza,
scadenza.
I Consiglieri che intendono
rinunciare all’ufficio devono darne
comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente
del Collegio Sindacale, ove presente
I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per due
volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque
motivo, perdono la qualità di Socio. I Consiglieri decaduti,
rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso
dell’esercizio vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio
di Amministrazione come previsto dalla normativa vigente.
La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto
solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è
stato ricostituito.
Art. 33 – Presidente: poteri di
rappresentanza.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ha la firma e la
rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in
giudizio.
Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del
Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da Pubbliche
Amministrazioni, da Banche e da Privati, qualunque sia l’ammontare
e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà,
inoltre, nominare o revocare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado e
giurisdizione.
Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,
può delegare in parte i propri poteri al Vicepresidente o ad un
Consigliere delegato, nonché conferire procure speciali per
singoli atti o categorie di atti ad altri Soci estranei al Consiglio
od a dipendenti della Società.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i
poteri a lui/lei attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se
nominato, o in mancanza di questi ad un Consigliere designato dal
Consiglio di Amministrazione.
Di fronte ai soci, a terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del
Vicepresidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del
Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità a
riguardo.
C) COLLEGIO SINDACALE
Art. 34 – Composizione e durata.
Il Collegio Sindacale, da
nominarsi solo nel caso in cui risulti
obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell’assemblea, si
compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti
dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del
Collegio stesso.
I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti
previsti dalle vigenti normative.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall’Assemblea
all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro
ufficio.
I Sindaci hanno altresì diritto al rimborso delle spese
sostenute per conto e nell’interesse della Società.
Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca,
decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge
vigenti.
L’entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo
dopo la loro espressa accettazione.
Il collegio Sindacale ha tutti i doveri ed i poteri di cui all’art.
2403 e 2403 bis del codice civile.
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un
revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che,
ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa,
l’Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove
questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti
requisiti di legge.
TITOLO VI
Disposizioni generali e finali.
Art. 35 – Regolamenti interni.
Per meglio regolamentare il
funzionamento interno, e soprattutto per
disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando
criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività
mutualistica il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare
appositi regolamenti interni sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze
previste per le modifiche statutarie. Tali regolamenti stabiliranno,
tra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, l’organizzazione
del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di
lavoro ed il trattamento economico dei soci lavoratori.
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del
direttore,
se nominato, nonché l’ordinamento e le mansioni dei Comitati
tecnici se verranno costituiti.
Art. 36 – Scioglimento della
Società.
La società si scioglie
nei casi e con le modalità previste dalla legge.
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina
uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci,
determinando
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio
in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori
In caso di scioglimento il patrimonio sociale netto risultante dal
Bilancio di liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
sovventori per l’intero valore nominale, nonché dei
dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente
articolo 20 lettera c) nonché dell’eventuale sopraprezzo e
dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
59.
Art. 37 – Principi di
mutualità, indivisibilità delle
riserve e devoluzione
I principi in materia di
remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci
cooperatori delle riserve
patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di
una quota degli utili annuali
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Art. 38 – Rinvio
Per quanto non previsto dal
presente statuto, valgono le vigenti norme di
legge e le leggi speciali sulle società cooperative a
mutualità prevalente e, a norma del vigente codice civile, in
quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
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